Saldi, il regolamento del comune prevede tempi e norme
In vista dell'estate
OVADA – Si svilupperanno tra il 5 luglio e il 29 agosto 2025 i saldi. Nella giornata di ieri il Comune di Ovada ha pubblicato sull’albo pretorio la normativa di riferimento e le regole che gli esercenti dovranno seguire. Il periodo dei saldi è molto atteso da tanti operatori che sperano di attrarre nelle proprie attività un numero maggiore di potenziali clienti. Non è un segreto che il settore sia sempre alla ricerca di un rilancio, stretto tra le problematiche derivanti dalla diffusione dei centri commerciali di grandi dimensioni e l’ulteriore minaccia costituita dalla vendita attraverso il web.
“L’esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione – si legge nella premessa del regolamento – deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall’esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l’inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse e l’osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori”.
Modalità definite
Un periodo di saldi più prolungato rappresenta per i negozi della città una opportunità dal momento che di norma la clientela arriva dopo aver cercato le occasioni nei centri commerciali più importanti della provincia.
“Nelle vetrine interne ed esterne dell’esercizio commerciale devono essere esposti – prosegue il regolamento – il prezzo normale di vendita; – lo sconto o il ribasso praticato sul prezzo normale di vendita, espresso in percentuale. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. Devono contenere la percentuale o le percentuali di sconto praticate e l’indicazione della durata della vendita. Nel caso in cui, nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita e la percentuale di sconto praticata. In ogni caso nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l’uso della dizione “Vendite fallimentari” come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili anche come termine di paragone”.