Congedo straordinario per assistere familiari disabili
I lavoratori dipendenti, familiari di persone con disabilità grave, possono avvalersi di un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro per assistere i loro congiunti
I lavoratori dipendenti, familiari di persone con disabilità grave, possono avvalersi di un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro per assistere i loro congiunti
PROVINCIA – Nel caso in cui si avesse un familiare gravemente malato che necessità di assistenza è possibile assentarsi dal lavoro? Esiste un congedo retribuito? I familiari di persone con disabilità grave, che prestano attività di lavoro dipendente, possono avvalersi di un periodo di due anni di astensione retribuita dal lavoro per assistere i loro congiunti disabili. I lavoratori dipendenti che possono beneficiare del congedo sono, nell’ordine:
- il coniuge convivente;
- i genitori naturali o adottivi e affidatari, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge;
- il figlio convivente, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre o della madre;
- i fratelli o le sorelle conviventi qualora non vi siano altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile.
Il congedo ha una durata massima di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa di ogni singolo richiedente, e può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata. Due anni sono anche il limite alla durata del congedo fruibile tra tutti gli aventi diritto, con riferimento alla stessa persona portatrice di handicap. Il beneficiario, nel periodo di astensione, ha diritto a un’indennità a carico dell’Inps (o dell’amministrazione di appartenenza, se dipendente pubblico), anticipata dal datore di lavoro, pari alla retribuzione percepita nel mese che precede il congedo.
L’indennità e la retribuzione figurativa sono riconosciuti fino a un importo massimo di 47.445,82 euro. Durante il periodo di congedo non si maturano ferie, tredicesima o trattamento di fine rapporto. La domanda va inoltrata per i dipendenti privati all’Inps e per i dipendenti pubblici all’amministrazione di appartenenza.
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