Messa a gara la linea Alessandria-Ovada
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8 Settembre 2012
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Messa a gara la linea Alessandria-Ovada

Parere favorevole dalla Provincia di Alessandria. Entro un mese la redazione del bando, poi l'anno prossimo l'aggiudicazione

Parere favorevole dalla Provincia di Alessandria. Entro un mese la redazione del bando, poi l'anno prossimo l'aggiudicazione

Dopo le polemiche nate per la soppressione delle linee ferroviarie minori che in provincia ha portato alla cancellazione dei treni tra Novi e Tortona e tra Alessandria e Ovada la Giunta regionale del Piemonte ha deciso di non rinunciare in via definitiva alle tratte a bassa frequentazione. Con apposita delibera il governo regionale ha dato mandato a Scr, la società di committenza della Regione Piemonte, di mettere a gara il complesso delle linee a bassa frequentazione, tra le quali vi è, nella nostra provincia, la Alessandria-Ovada. Ad annunciarlo è il consigliere regionale del Pdl Marco Botta. Nei giorni scorsi Scr Piemonte e il pool di consulenti individuati hanno avviato le procedure per la definizione della modalità di gara che avverrà con dialogo competitivo.

“Nelle scorse settimane la Direzione Regionale Trasporti ha incassato il parere favorevole da parte della Provincia di Alessandria per la cessione dei chilometri su gomma che verranno messi a gara al fine di ottenere dei nuovi servizi ferroviari ove la gomma possa creare la condizione di adduzione o integrazione all’esercizio stesso” spiega Marco Botta. Entro un mese circa, Scr avvierà la procedura di dialogo con i competitor europei al fine di redigere il capitolato definitivo da bandire. “Il termine ultimo per l’assegnazione agli aggiudicatari a seguito della messa a gara è fissato per il 30 aprile 2013, mentre la scadenza dell’aggiudicazione del bando regionale del servizio ferroviario regionale è stata fissata al 31 dicembre 2013” conclude il consigliere regionale alessandrino.

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Art. 58. Dialogo competitivo

Nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto, le stazioni appaltanti possono avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico e’ considerato “particolarmente complesso” quando la stazione appaltante:
    – non è oggettivamente in grado di definire … i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, o
    – non è oggettivamente in grado di specificare l’impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all’individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all’analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.

4. L’unico criterio per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara … in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo …
6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi conformemente ai requisiti di cui al comma 5 un dialogo finalizzato all’individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell’appalto.
7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte ne’ altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l’accordo di quest’ultimo.
9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà e’ indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le loro necessità o obiettivi.
11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfi le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l’esecuzione del progetto.
13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principi di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione …
14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l’effetto di modificare gli elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.
15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa …
16. L’offerente che risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l’effetto di modificare elementi fondamentali dell’offerta o dell’appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell’ipotesi in cui al comma 11. 18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

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